Tariffe forensi: dubbi e aspettative di libero mercato
Di Avv. Edoardo Ferraro il 9 febbraio | ore 13 : 25 PM
Da quando sono comparse le prime bozze del cosiddetto decreto “Cresci-Italia”, l’attenzione degli ordini professionali si è concentrata su di un articolo che, nelle intenzioni del Governo, avrebbe dovuto consentire un rapporto più trasparente tra i membri dei predetti ordini ed i cittadini, consentendo una maggiore concorrenza ed apertura dei mercati, con conseguente auspicato abbassamento dei prezzi: si tratta ovviamente dell’art. 9 del D.L. 1/2012, che ha previsto l’abolizione delle tariffe degli ordini professionali, ed imposto sostanzialmente la contrattazione di un preventivo tra professionista e cliente, con obbligo deontologico di fornirlo in forma scritta su richiesta del cliente.
Oltre alle predette previsioni, la normativa di cui si tratta prevede che per i compensi da liquidarsi in via giudiziale, il Governo approvi in seguito appositi Decreti Ministeriali contenenti parametri di riferimento per gli organi giudiziari.
Fin da prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale atto normativo, il Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini degli Avvocati e le varie associazioni forensi hanno manifestato più di una perplessità sui possibili effetti dell’abrogazione delle tariffe forensi, ritenendo che le aspettative del legislatore sarebbero andate deluse e che, al contrario di quanto prospettato, si sarebbero presentati pressoché immediatamente ulteriori appesantimenti del contenzioso civile, nonché questioni di legittimità costituzionale.
Non è servito aspettare che due settimane per avere la manifestazione in forma di ordinanze dei dubbi sollevati dagli Avvocati italiani, curiosamente provenienti entrambe dal Tribunale di Cosenza.
Con una prima ordinanza emessa in sede di procedimento esecutivo e datata 26/01/2012, il G.E. del predetto Tribunale ha rinviato un’udienza di circa un mese per l’impossibilità di liquidare le spese legali al creditore procedente, a seguito dell’abrogazione delle tariffe forensi ed in attesa dell’emanazione dei DM di cui all’art. 9 del decreto “Cresci-Italia”.
Appare evidente che il D.L. 1/2012, in attesa dei suddetti DM, abbia reso la disciplina della liquidazione giudiziale delle spese legali carente di normativa, creando un vuoto che, ove gli altri Uffici Giudiziari italiani si adeguassero alla posizione del Tribunale di Cosenza, comporterebbe il rinvio di tutti i procedimenti che andassero in tale periodo a decisione, per l’impossibilità di individuare quei parametri certi ed equi in base a cui stabilire la liquidazione di spese e competenze di lite.
Tale vuoto legislativo, nei giorni successivi, ha portato il medesimo ufficio a sollevare quella che è la prima (ma presumibilmente non resterà a lungo l’unica) ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché per violazione dell’art. 3 e dell’art. 24 della nostra Carta fondamentale.
Il Giudice di Cosenza, nella propria ordinanza del 31 gennaio 2012 ha individuato alcuni punti fondamentali che necessitano la rimessione alla Consulta dell’art. 9 del decreto “Cresci-Italia”, che personalmente condivido pienamente.
In primo luogo ha esposto come l’assenza di parametri certi per la liquidazione delle spese in via giudiziale, sia circostanza tale da condurre a due possibili conseguenze, entrambe inaccettabili. Se gli Uffici Giudiziari decidessero di rinviare tutti i procedimenti in attesa dei Decreti Ministeriali, non appare ad oggi possibile valutare le tempistiche dei rinvii e le conseguenze sull’appesantimento dei ruoli, comportando una violazione del principio della giusta durata del processo di cui all’art. 111 Cost., ed un danno per gli utenti del sistema giustizia. Se, al contrario, i Giudici decidessero di liquidare le spese nonostante l’assenza dei DM, l’unico parametro utilizzabile sarebbe l’equità, con la conseguenza di avere quantificazioni diverse da Tribunale a Tribunale, ma anche all’interno dello stesso Foro, con palese violazione dell’art. 3 della Costituzione.
In secondo luogo, l’abolizione totale delle tariffe ha comportato l’eliminazione dei limiti massimi stabiliti per legge, e questo, lungi dal comportare il previsto ribasso dei costi per le prestazioni professionali degli Avvocati, potrebbe comportare un rialzo non più limitato dei costi, limitando de facto l’accesso al sistema giudiziario alle fasce meno abbienti della società, con violazione palese dell’art. 24 della Costituzione.
Sul punto mi permetto di chiosare tale argomentazione del Tribunale di Cosenza richiamando la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea – Grande Camera, del 23 marzo 2011, che aveva ribadito come i limiti massimi previsti dalle oggi abrogate tariffe forensi, lungi da essere un danno per la concorrenza, fosse garanzia per tutti i cittadini in ordine all’accesso alla Giustizia, essendo stabilito per legge un tetto oltre il quale il costo per il consumatore non potesse andare.
Il tutto, per il Giudice a quo, manifesterebbe una violazione del principio di ragionevolezza che deve informare le norme in se stesse e l’ordinamento giuridico nel suo complesso.
Tali argomentazioni appaiono francamente di buon senso, e dimostrano come i dubbi e le perplessità avanzate dagli Avvocati italiani e dalle associazioni forensi non fossero una mera difesa della categoria, o peggio ancora un arroccamento della casta su posizioni retrograde, come sostenuto più volte dai mezzi di informazione.
Al contrario, quanto sostenuto dagli Avvocati è oggi confermato non solo da altri operatori del diritto, come i magistrati, ma riceve un’ulteriore conferma dai lavori della Commissione Giustizia al Senato, dove i parlamentari chiamati ad esaminarla in sede di conversione, hanno bocciato nettamente le norme sulle tariffe professionali, rilevando sostanzialmente gli stessi difetti individuati dal Tribunale di Cosenza, ed aggiungendo altresì la bocciatura del nuovo Tribunale delle Imprese.
Non si può certo dire che la nuova normativa sia nata sotto buoni auspici, contestata già prima della sua entrata in vigore, ma da quanto avvenuto nelle prime due settimane di vigenza del D.L. 1/2012, si deve ammettere come i critici non fossero prevenuti o ingiustamente pessimisti, bensì forse simili a Cassandra: prevedevano cose negative, e sebbene non ascoltati, sembra avessero ragione.








