Ratio della pena e coerenza dell’ordinamento ai tempi dello “svuota-carceri”
Di Avv. Edoardo Ferraro il 16 febbraio | ore 08 : 06 AM
Il giorno 14 febbraio 2012 la Camera dei Deputati ha votato a maggioranza il Ddl di conversione del decreto legge c.d. “svuota-carceri”, nello stesso testo approvato dal Senato il 9 febbraio 2012. Questa nuova norma pianta l’ennesimo chiodo sulla bara del sistema giuridico italiano, nonché sulla credibilità dell’ordinamento nel suo complesso.
Richiamando brevemente (e semplificando) i ricordi dei corsi universitari di Filosofia del Diritto, si può dire che un qualsiasi ordinamento giuridico deve essere caratterizzato da una ragionevolezza e da una coerenza interna: come un insieme di norme che si sorreggono l’una sull’altra, si danno credibilità a vicenda, venendo poste dal legislatore in virtù dell’autorità che il popolo ad esso concede, al fine di regolare i rapporti tra i cittadini. L’esempio più eclatante di tale patto tra cittadini e Stato riguarda certamente l’ambito del diritto penale, nel quale i primi delegano al legislatore il compito di mantenere la pace sociale, punire le violazioni, nonché garantire, oltre ad una vita sicura, anche un ristoro per i danni eventualmente patiti a causa della violazione delle regole. Ed il modo in cui lo Stato punisce chi sbaglia è la pena. Questo orribile termine, la pena (valutato oggi dai più come sinonimo di tortura), ha avuto nelle teorizzazioni del diritto tre funzioni principali: retributiva (ovvero deve punire il colpevole per il male da lui provocato), dissuasiva (ovvero deve spaventare e convincere i cittadini a non violare le norme per non esservi sottoposti) e rieducativa (ovvero deve consentire al colpevole di capire i propri errori, ed aiutarlo a rientrare produttivamente nella società).
Orbene, cosa resta oggi, in Italia, di questo istituto,dal punto di vista puramente giuridico? Assolutamente nulla. La funzione retributiva, da tempo considerata retaggio di Stati non liberali, è stata piano piano smontata da leggi che prevedono pene alternative, riduzioni di pena, concessione di permessi ed altre forme di premialità tali da ridurre in modo considerevole l’afflizione che si dovrebbe patire a seguito di una condanna penale oltre, ovviamente, i tempi della pena stessa. Oltre a ciò si aggiungano le periodiche amnistie, indulti, grazie e tutta quella serie di provvedimenti che in Italia si rendono necessari per risolvere il ricorrente “problema carceri”.
La funzione dissuasiva, di conseguenza, ne viene minata grandemente: tanto, si dirà il condannato di turno, mi danno tre anni ma ci sarà l’indulto, me ne danno dieci ma non li farò tutti in carcere, mi mancano ancora cinque anni da scontare ma magari mi danno la semilibertà. Appare evidente che uno Stato che, a monte, si rimangia le sue stesse norme non possa dimostrare alcuna forza cogente nei confronti di chi tale norme le viola. E la funzione rieducativa? Oggi sembra essere l’unica finalità accettata ed accettabile per la pena: non conta sanzionare chi ha compiuto il reato, ma consentire che questo possa riabilitarsi e rientrare nella società da cittadino onesto. Ma anche tale funzione è strettamente collegata con le precedenti: se lo Stato non rispetta le sue stesse regole, che spinta psicologica alla rieducazione verso il rispetto delle stesse può dare a chi sconta la pena? Ovviamente, nessuna. Si badi bene: non intendo dire che lo Stato debba essere un sanguinario aguzzino che tortura i colpevoli e non si cura di un loro possibile nuovo ingresso in società. Il nocciolo della questione è che il sistema, demolito dalle sue stesse leggi (che non ne sono più appendici coerenti, ma strappi e lesioni), perde la sua stessa forza e tradisce il patto coi cittadini.
Ed ora, sulla scena, appare di nuovo il problema del sovraffollamento delle carceri, che deve essere risolto per evitare violazioni dei diritti umani a causa delle condizioni di vita negli istituti di pena: ovviamente però, per la teoria del piano inclinato, le modalità scelte, come la pallina, rotolano dalla parte sbagliata indicata più sopra. Il decreto “svuota-carceri”, ora convertito in legge dello Stato, prevede l’ampliamento della possibilità di detenzione domiciliare per i detenuti che debbano scontare gli ultimi 18 mesi di pena (estendendo i 12 mesi di una norma precedente, del 2010), lasciando comunque al Giudice una valutazione sul punto.
Si dice che tale norma non comporta l’applicazione di un automatismo, che non è un indulto mascherato, e che solo un numero limitato di detenuti potrà accedervi.
Sarebbe facile rispondere a tali affermazioni dicendo che la valutazione del Giudice non è di fatto metro oggettivo che garantisca una tutela dei cittadini in ordine alle future scarcerazioni, ovvero che, se il numero degli interessati fosse davvero limitato, non si vede quale possa essere l’efficacia della norma. Ma il vero problema risiede nel principio che ispira questa, come le altre normative più sopra richiamate.
Infatti, da una breve e verificabile analisi della situazione carceraria, i problemi del sovraffollamento delle carceri potrebbero essere fortemente arginati, se non risolti, con due tipi di provvedimenti conformi ai principi dell’ordinamento. In primo luogo, essendovi in carcere molte persone in attesa di giudizio (in quanto sottoposte a misure cautelari) si potrebbe trovare una soluzione alternativa per tali situazioni, magari applicando a loro la custodia non negli istituti di pena. Si può obiettare che ci sono pericolosi assassini, mafiosi e altri imputati di reati gravi, ma quel che va tenuto presente è che, a norma di Costituzione, queste persone sono tutte presunti non colpevoli, e dal punto di vista della legge dovrebbero aver diritto a maggior tutela rispetto a chi è in carcere a seguito di una intervenuta condanna (è ovvio, poi, che vi possono sempre essere eccezioni).
In secondo luogo, si potrebbero aprire ed utilizzare i 38 istituti di pena praticamente pronti da venti o dieci anni, non ancora inaugurati o sottoutilizzati per chissà quale arcano motivo. Liberati i 206 istituti di pena oggi funzionanti dalla presenza di chi ancora non ha subito una condanna, e ridistribuiti i restanti carcerati anche nelle nuove strutture, il problema potrebbe avviarsi ad una soluzione coerente con l’ordinamento: i colpevoli scontano la loro pena, e chi ancora non lo è non ne paga in anticipo le conseguenze (magari non dovute). Va da sé che, in ogni caso, nulla vieta di costruire nuove strutture carcerarie per dare applicazione alla sentenze di condanna. Ma in Italia una prospettiva del genere sembra paradossale: qui dove la notizia è l’indagine in corso, mentre la sentenza diventa un optional non necessario e quasi fastidioso (specie se di assoluzione), emanare una norma come il decreto “svuota-carceri” diventa un esempio di lungimirante politica carceraria, laddove, al contrario, appare evidente l’incongruenza rispetto alle norme dell’ordinamento, nonché lo svilimento delle funzioni tutte facenti capo alla pena.
Ci si potrà sorprendere che sia un Avvocato a criticare un provvedimento di questo genere, invece di fare i salti di gioia per la prossima scarcerazione di un suo eventuale cliente. Non voglio, in questa sede, far emergere un piccolo interesse di bottega, ma fissare l’attenzione su due questioni che i miei professori universitari spesso citavano come fondamentali: la certezza del diritto (e quindi della pena) e la coerenza dell’ordinamento. Il problema del sovrappopolamento delle carceri esiste, non lo si può negare, ma va risolto secondo quelli che sono i principi dell’ordinamento, non violando la certezza del diritto né sacrificando la coerenza del sistema giuridico sull’altare di pretese difficoltà tecniche. Perché se si inizia a far traballare questi capisaldi di ogni ordinamento, non si può che minarne la credibilità: e una volta che tale credibilità sarà definitivamente infranta, come potrà lo Stato, allora, pretendere il rispetto delle norme da esso stesso poste, da parte dei cittadini?








