Piccolo corso di Diritto del Lavoro per utenti Tv

Di Avv. Edoardo Ferraro il 10 febbraio | ore 19 : 19 PM


L’altra sera guardavo in televisione l’ennesima trasmissione sulla crisi economica e mi sono imbattuto per la decimillesima volta in una frase che molti avranno sentito, a cui avranno dato credito, e che probabilmente considereranno anche giusta: “L’art. 18 è una norma di civiltà, e impedisce che in Italia si possano licenziare le persone senza giusta causa”.

Detta così è una petizione di principio quasi perfetta ed inattaccabile… peccato che sia del tutto falsa. Non vorrei essere frainteso, e non voglio in alcun modo farne una questione di politiche giuslavoristiche, ma proprio non riesco a tollerare quando si altera artatamente la realtà per i propri scopi.

L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) statuisce quanto segue: “Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.  [...]“.

Cosa significa questo? Che davvero se tale norma venisse abrogata il datore di lavoro potrebbe svegliarsi una mattina e, vedendo un lavoratore vestito di giallo, possa decidere di licenziarlo perché lui preferisce il verde?

Assolutamente no!

Le norme relative ai licenziamenti individuali, infatti, sono contenute in un’altra normativa (ma casualmente nessuno ne parla), ovvero nella Legge n.  604/1966, ed in particolare all’art. 1 della stessa, che stabilisce come un lavoratore non possa essere licenziato salvo vi siano giusta causa o giustificato motivo.

Tale norma del 1966, ovviamente, resterebbe in vigore anche a seguito di una eventuale abrogazione dell’art 18 dello Statuto dei Lavoratori, impedendo licenziamenti lasciati al libero arbitrio del datore di lavoro. Qual’è, quindi, la particolarità dell’art. 18?

Quest’articolo dello Statuto dei Lavoratori introduce una tutela rafforzata (c.d. reale) per il lavoratore, che impone al datore di lavoro che licenzia in modo illegittimo un dipendente di reintegrarlo, salvo questo non preferisca un indennizzo. Al contrario, la legge sui licenziamenti individuali prevede una tutela di tipo obbligatorio, che comporta una scelta per il datore di lavoro: riassumere il lavoratore, ovvero risarcirlo economicamente.

Non voglio, in questa sede, entrare in questioni riguardanti l’effettività di questa tutela (spesso frustrata dalla lunghezza dei processi, che impongono al licenziato di trovare nelle more del giudizio un altro lavoro, con conseguente scelta del solo risarcimento), che riguarda solo le aziende con più di 15 dipendenti (che in Italia sono la stragrande minoranza), quanto sull’uso di tipo manzoniano-azzeccagarbugliesco del diritto che si vede fare oggi sull’argomento da chi difende, magari a suo parere credendoci, la tutela reale del posto di lavoro.

Mediaticamente, infatti, fa molta più impressione dire che senza l’art. 18 il datore di lavoro potrebbe licenziare impunemente senza incorrere in sanzioni di alcun genere, magari perché il dipendente è un sindacalista, una donna che ha appena partorito o si è sposata, od altre nequizie simili. Tra l’altro, questi esempi, sempre portati alla ribalta per evidenziare la necessità dell’art. 18,  rientrano nella nozione di licenziamento illegittimo, e quindi nullo, regolata anch’essa dalla legge 604/1966, con una tutela di tipo analogo a quella dell’art 18, ma applicabile a tutti, senza vincoli di soglia occupazionale, come statuito dall’art. 3 della legge n. 108/1990.

Quindi, quando vi capiterà (e vi capiterà) di ascoltare nuovamente quella frase sulla possibilità di licenziare senza giusta causa in caso di abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, a prescindere da come la pensiate sulla necessità di una tutela reale del lavoratore, sappiate che quella persona non sta dicendo le cose come stanno. Quindi le alternative sono due: o state ascoltando una persona che non è preparata sull’argomento (e di una così non mi fiderei), oppure state ascoltando una persona che vi mente, sapendo di mentirvi, per i suoi interessi (e di una così mi fiderei ancora di meno).

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