Il genitore affidatario non può essere sfrattato se i figli non raggiungono l’indipendenza economica

Di Avv. Daniela Conte il 13 aprile | ore 09 : 22 AM


Qualcuno ricorderà il film francese del 2000 “Tanguy”: il protagonista, un affascinante 28enne cui non mancava davvero nulla, stava così bene a casa dei genitori che non voleva andare via – nonostante questi ultimi, esasperati, facessero di tutto per farlo sentire a disagio in famiglia e spingerlo ad andare a vivere per conto suo -.

La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione civile con la sentenza depositata il 12 aprile è simile, in un certo senso, alla trama del film. Tizia fa ricorso in Tribunale contro il provvedimento di rilascio dell’immobile adibito a casa familiare, fondando la domanda sulla circostanza che non è venuta meno la ragione dell’assegnazione della casa familiare perchè con lei abita ancora il figlio di 30 anni. Il Tribunale di Imperia le dà ragione, ma la Corte d’Appello, adita in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, ribalta la situazione condannando Tizia al rilascio dell’immobile in cui abita con i figli. Secondo i Giudici di secondo grado, infatti, è venuto meno il presupposto dell’assegnazione della casa familiare a Tizia perchè i figli sono diventati maggiorenni.

Tizia propone allora ricorso per Cassazione, che lo accoglie. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il fatto che un figlio è diventato maggiorenne non significa automaticamente che abbia raggiunto l’indipendenza economica – per cui viene meno il presupposto dell’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario, anche se non proprietario dell’immobile -; questa circostanza non si può presumere, ma è necessario che il giudice adito ne verifichi la sussitenza nel caso concreto. La principale funzione dell’assegnazione della casa familiare, infatti, è quella di tutelare i figli (minorenni o non indipendenti economicamente).

In poche parole, prima di condannare Tizia e i figli al rilascio dell’immobile adibito a casa familiare il Giudice di merito deve accertare se il figlio 30enne abita ancora con la madre perchè non ha un reddito adeguato per poter essere autonomo, o perchè – come nel caso di Tanguy – sta benissimo in questa situazione.

Oggi, purtroppo, a causa della situazione generale di crisi che sta attraversando l’Italia in tutti i settori lavorativi non meraviglia se un figlio di 30/40 anni è costretto a vivere ancora a casa con i genitori; è più difficile trovare un “bamboccione” – termine caro al Ministro Brunetta, del quale si ricorderà la battaglia ingaggiata contro i “bamboccioni” nel 2010 e la sua proposta per una legge che obbligasse i figli diventati maggiorenni ad andare via dalla casa familiare, anche con un incentivo economico-.

La decisione della Corte di Cassazione è quindi da ritenersi corretta e bene hanno fatto i Giudici a cassare la sentenza della Corte d’Appello, rinviando al medesimo organo giudicante perchè verifichi le condizioni economiche del figlio 30enne di Tizia prima di prununciarsi in merito al rilascio dell’immobile adibito a casa familiare. Nell’ipotesi in cui venisse accertato che il figlio non gode di autonomia economica, infatti, quest’ultimo avrebbe diritto di contiuare a risiedere nella casa familiare insieme alla madre.

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