Frenata dell’AGCOM sulla delibera 668/2010?
Di Avv. Paolo Alfano il 5 luglio | ore 16 : 03 PM
Non ci sarà nel Consiglio Agcom di domani, mercoledì 6 luglio, l’approvazione definitiva del provvedimento (delibera 668/2010/Cons del 17 dicembre 2010) che consentirebbe all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la possibilità di intervenire sui contenuti illegali, in violazione del diritto d’autore, senza il passaggio obbligato davanti ad un giudice ma soltanto attraverso provvedimenti amministrativi.
La protesta contro il provvedimento, inizialmente e forse colpevolmente passato sotto silenzio, si è ormai allargata a macchia d’olio in rete (lo stesso sito Agcom ha subito attacchi informatici da parte dell’ormai blasonato gruppo di hacker Anonymous) al punto da spingere l’Autorità a valutare l’utilizzo di una pubblica consultazione «secondo il metodo di un aperto e democratico confronto nel quale tutte le iniziative, anche quelle più critiche, vengono considerate e tutte le istanze tenute nel giusto conto nel rispetto dei ruoli di ciascuno».
Oltre agli appelli bipartisan, a difesa sì del diritto d’autore ma anche della libertà della rete, sono aumentate le perplessità su un provvedimento che costituirebbe una pericolosa deriva verso una surroga dei poteri del giudice naturale, consentendo la chiusura di siti contenenti materiale in violazione del diritto d’autore attraverso una decisione della stessa Agcom, che in tal modo alleggerirebbe l’attività della giustizia ordinaria ma indosserebbe una veste poco consona al ruolo ed ai poteri ad essa affidati sin dalla creazione.
Le perplessità nascono già esaminando l’art. 32-bis del Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, dove si stabilisce che ”I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi” demandando, quindi, all’Agcom il compito di emanare “le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo“.
E’ evidente che già ad una prima lettura il Regolamento sembra circoscrivere l’ambito di applicazione ai “media audiovisivi e radiofonici“, escludendo dunque siti internet privati ed altri servizi di distribuzione di tali contenuti.
Credo fioccheranno le impugnazioni del nuovo regolamento sia dinanzi ai giudici amministrativi nazionali sia presso la Corte di Giustizia dell’UE, soprattutto per evitare un esercizio di potere che sarebbe gestito in assoluta autonomia e senza alcuna interferenza.
Non avete l’impressione che si crei una sorta di nuovo Grande Fratello?








