12-13 giugno: Guida al Referendum
Di Paolo Gallazzi il 6 giugno | ore 09 : 52 AM
La prossima settimana tutti gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimere, attraverso 4 votazioni, la propria opinione su tre temi fondamentali: la privatizzazione dei servizi idrici (che comprende due quesiti), il ritorno all’energia nucleare e la legge sul “legittimo impedimento”. Facciamo un po’ di luce e cerchiamo così di chiarire qualunque dubbio.
Prima di tutto vediamo di capire meglio cosa sia un referendum.
Si tratta di uno strumento molto importante grazie al quale il popolo può esercitare la propria sovranità (come previsto dall’art.1 , comma 2 della Costituzione). Esistono quattro differenti tipologie di referendum: abrogativo di norme già esistenti, per la revisione di leggi costituzionali, riguardo la fusione di due Regioni o creazione di una nuova, per il passaggio di Comuni o Province ad una differente Regione.
Tutti e quattro i quesiti delle consultazioni del 12 e 13 giugno saranno di tipo abrogativo. Ma di che cosa si tratta esattamente?
Abrogare significa annullare, cioè cancellare, una legge. Quindi votando SI s’intende eliminare una legge esistente, votando NO si esprime la volontà di lasciare tale legge in vigore. Perché un referendum abrogativo risulti valido è necessario raggiungere il quorum, ovvero deve partecipare al voto il 50% più uno degli aventi diritto. Per il referendum in questione si giungerà al quorum con 25.332.487 voti.
Analizziamo ora nel dettaglio i singoli quesiti.
Quesito n. 1 (scheda rossa) – primo Referendum sull’acqua pubblica:
“Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione”
Si chiede l’abrogazione dell’art. 23 bis della legge 133/2008, il “decreto Rochi”, che privatizza la gestione dei servizi idrici. Tale legge non sancisce la privatizzazione dell’acqua, che rimane, così come gli acquedotti, un bene pubblico, ma solamente la gestione della distribuzione dell’acqua.
Questi servizi sono ora affidati ai Comuni, riuniti in un consorzio obbligato denominato Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO), che su scala provinciale si occupa di governare ed amministrare la rete idrica di competenza. In base alla nuova legge gli AATO cesseranno di esistere ed entro il 31 dicembre 2011 dovranno affidare i servizi idrici in concessione ad aziende private, per mezzo di gare d’appalto, oppure costituire, prima del 2013, un Partenariato Pubblico-Privato, cioè una società mista con almeno il 40% di capitale privato.
In caso di vittoria del SI gli AATO potranno cedere comunque parte delle quote azionarie a società private, ma non saranno più obbligate a farlo secondo i termini di legge.
Qualora dovesse vincere il NO, od il quorum non venisse raggiunto, la legge attuale sulla privatizzazione del servizio idrico verrà mantenuta.
Quesito n. 2 (scheda gialla) – secondo Referendum sull’acqua pubblica:
“Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”
Abrogazione parziale significa che la richiesta di cancellazione risulta limitata ad alcuni commi di un certo numero di articoli. In questo caso si chiede l’abrogazione di un unico comma, il primo, di un solo articolo, l’art. 154 del Decreto Legislativo 152/2006, in base al quale la tariffa del servizio idrico integrato debba essere calcolata prevedendo una remunerazione adeguata del capitale investito, fino ad un massimo del 7%, senza nessun obbligo di reinvestimento per il miglioramento dei servizi.
Significa in pratica che la società che ha in gestione l’amministrazione dei servizi di rifornimento idrico avrà diritto ad un profitto, che però riguarderà solamente l’erogazione del servizio e non il costo dell’acqua che, lo ricordiamo, rimarrà un bene pubblico.
Vota SI chi è contrario alla legge che permette alle società che gestiscono la distribuzione dell’acqua di trarre un profitto senza l’obbligo di migliorare il servizio.
Vota NO chi è a favore di tale legge.
Quesito n. 3 (scheda grigia) – Referendum sull’energia nucleare:
“Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”
Il testo iniziale del quesito era piuttosto articolato e comprendeva la richiesta di abrogazione parziale di alcune norme comprese nel Decreto Legislativo del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge il 6 agosto dello stesso anno, n. 133.
Con la recente conversione in legge del “decreto Omnibus” vengono automaticamente abrogate quelle norme per le quali era stata chiesta la consultazione (ovvero la legge n. 133/2008, la legge n. 99/2009, il decreto n. 31/2010 ed il decreto n. 104/2010).
Tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito che anche con l’introduzione della nuova legge non decade il senso stesso del referendum, ovvero conoscere la volontà dei cittadini in merito all’installazione di nuove centrali nucleari sul suolo italiano. Inoltre l’art. 5 della nuova norma lascia comunque spazio da un eventuale ritorno al nucleare, in particolare il comma 1, che dà incarico all’Agenzia per il Nucleare di approfondire gli studi in merito alla sicurezza degli impianti e soprattutto il comma 8, che mette nelle mani del Presidente del Consiglio la facoltà di decidere, senza l’approvazione parlamentare, la “strategia energetica nazionale”. Quest’ultima prevede anche la possibilità di un’opzione nucleare in alternativa all’utilizzo di combustibili fossili.
Per questo motivo l’interrogazione referendaria verrà applicata ai commi 1 ed 8 dell’art. 5 del Decreto Legislativo “Omnibus” ed in questo terzo quesito si chiede l’abrogazione delle norme che permettono la costruzione sul territorio nazionale di impianti per la produzione di energia nucleare.
Votando SI ci si esprime quindi contro la costruzione di centrali nucleari sul territorio italiano.
Chi vota NO si dichiara invece favorevole.
Quesito n. 4 (scheda verde) – Referendum sul legittimo impedimento:
“Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale”
In quest’ultimo quesito si chiede l’abrogazione dei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’art. 1 della legge 51/2010 che regolamenta in casi in cui il Presidente del Consiglio ed i Ministri hanno facoltà di non comparire in udienza penale.
Vota SI chi è contrario al principio in base al quale è lecito per il capo del governo e per i titolari di un ministero non avere l’obbligo di presentarsi in tribunale nelle udienze a loro carico.
Vota NO chi ritiene che i membri del governo debbano godere di questo privilegio.
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